1. Gli statuti dei partiti determinano le modalità generali di presentazione delle candidature.
2. Può presentare la propria candidatura alle elezioni primarie qualsiasi elettore o elettrice che possiede i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, e che risulta sostenuto da una lista di presentatori aventi i requisiti richiesti dagli statuti dei rispettivi partiti.
3. Con le modalità previste dai rispettivi statuti, le candidature alle elezioni primarie possono altresì essere sostenute da una o più strutture del partito presenti sul territorio interessato dalle consultazioni elettorali.
4. Per ciascuna competizione è selezionato l'aspirante candidato o candidata che riporta il numero più alto di voti, purché alle primarie abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. In caso di rinuncia, impedimento o morte dell'aspirante candidato selezionato o selezionata subentra il primo o la prima dei non eletti.
5. In caso di presunte irregolarità, gli aspiranti candidati possono presentare ricorso al comitato dei garanti di cui all'articolo 8. Tempi e modalità di presentazione dei ricorsi sono determinati dallo statuto del partito che ha promosso le elezioni primarie.
6. I partiti possono rifiutare, ove previsto nei rispettivi statuti, le candidature di elettori e di elettrici che risultano condannati per reati di corruzione, concussione e appartenenza ad associazioni di stampo mafioso.