Art. 7.
(Modalità di presentazione delle candidature alle elezioni primarie).

      1. Gli statuti dei partiti determinano le modalità generali di presentazione delle candidature.
      2. Può presentare la propria candidatura alle elezioni primarie qualsiasi elettore o elettrice che possiede i requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, e che risulta sostenuto da una lista di presentatori aventi i requisiti richiesti dagli statuti dei rispettivi partiti.
      3. Con le modalità previste dai rispettivi statuti, le candidature alle elezioni primarie possono altresì essere sostenute da una o più strutture del partito presenti sul territorio interessato dalle consultazioni elettorali.
      4. Per ciascuna competizione è selezionato l'aspirante candidato o candidata che riporta il numero più alto di voti, purché alle primarie abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. In caso di rinuncia, impedimento o morte dell'aspirante candidato selezionato o selezionata subentra il primo o la prima dei non eletti.
      5. In caso di presunte irregolarità, gli aspiranti candidati possono presentare ricorso al comitato dei garanti di cui all'articolo 8. Tempi e modalità di presentazione dei ricorsi sono determinati dallo statuto del partito che ha promosso le elezioni primarie.
      6. I partiti possono rifiutare, ove previsto nei rispettivi statuti, le candidature di elettori e di elettrici che risultano condannati per reati di corruzione, concussione e appartenenza ad associazioni di stampo mafioso.

 

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